In base a quanto disposto dal D.M. 8 settembre 1999, n. 350 istitutivo dell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali1, la Regione dell'Umbria in data 11 aprile 2000, ha approvato un primo Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, definiti come "quei prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano documentalmente consolidate nel tempo in base ad usi locali".
Tale elenco, successivamente integrato ed aggiornato [con D.Dirett. 19 giugno 2007 (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 147, S.O.) è stata approvata la settima revisione dell'elenco nazionale di cui sopra] comprende, per la Regione dell'Umbria, n. 70 prodotti, raggruppati in 7 categorie:
- Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni: capocollo | coglioni di mulo | coppa di testa | corallina o salame umbro | guanciale o barbozzo | lombetto | mazzafegati | porchetta | prosciutto nostrano | salame di Norcia | salsicce | sanguinaccio | ventresca.
- Condimenti: pasta di olive | patè di interiora di pollo.
- Formaggi: caciotta (caciotta e caciotta al tartufo)* | formaggio (farcito e misto)* | pecorino (di Norcia, di Norcia del pastore, stagionato in fossa/grotta, stagionato in botte, umbro)* | raviggiolo*.
- Paste fresche e prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria e confetteria: attorta | bringoli* | brustengolo | castagnole | ciaramicola | ciriole* | cresciole di ciccioli | crescionda | fave dei morti | mostaccioli | nociata | pammelati | pampepato | pan mostato | pan nociato | pane di Strettura | passatelli | pici* | pinoccate | pinolate | rocciata | schiacciata al formaggio | stinchetti | strangozzi* | strufoli | torciglione | torcolo di S. Costanzo | torta al formaggio o di Pasqua | torta al testo* | tozzetti | umbricelli*.
- Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi: anguilla del Trasimeno | carpa del Trasimeno | latterino del Trasimeno | luccio del Trasimeno | persico reale del Trasimeno | tinca del Trasimeno.
- Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati: broccoletti del lago | cicerchia | cipolla di Cannara | fagiolina del lago | fagiolo di Cave | farro (farro e farro di Monteleone) | lenticchie | marrone | patata rossa di Colfiorito | sedano nero di Trevi | tartufo bianco pregiato | tartufo nero pregiato | zafferano di Cascia
- Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro): ricotta salata*
(*) Prodotti per i quali si è provveduto a richiedere le deroghe riguardanti l'igiene degli alimenti previste dalla regolamentazione comunitaria di cui all'art. 8, comma 2, del D. L.vo n. 173/98
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D.M. 8-9-1999 n. 350 Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1999, n. 240.
Art. 1. Finalità ed ambito d'applicazione.
1. Ai fini del presente decreto sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo.
2. Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano che le suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni.
Art. 2. Elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, predispongono gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali.
2. Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere indicate, per ogni prodotto, le seguenti informazioni:
a) nome del prodotto;
b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e
stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti,
anche raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competenti per territorio;
c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il
condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;
d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Le regioni e le province autonome inviano gli elenchi ed i successivi aggiornamenti al Ministero per le politiche agricole che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3.
Art. 3. Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
2. L'elenco è formato dai prodotti definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi.
3. Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (2).